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Allegato I
(articolo 7, comma 2, lettera o))

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

        1. Il registro degli infortuni deve essere conforme al modello contenuto nel presente allegato e deve riportare nella copertina, o in altra sua parte, le note esplicative.
        2. Il registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.
        3. Il registro degli infortuni deve essere tenuto senza alcuno spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile.
        4. Il registro degli infortuni deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura del datore di lavoro.

Note esplicative.

a) Alla colonna 6.

        L'indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti.

        La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.

b) Alla colonna 7.

        La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.

 

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c) Alla colonna 8.

        La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.

d) Alla colonna 9.

        Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze dell'infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e precisamente:

            1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento;

            2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

        La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.
          Qualora trattasi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve essere registrato il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato.

            3) morte.

e) Alla colonna 10.

        I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.

f) Alla colonna 11.

        Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dall'istituto assicuratore.
          Qualora trattasi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

 

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Allegato II
(articolo 7, comma 6, e articolo 17, comma 1)

CASI IN CUI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PUÒ ESSERE REDATTO IN FORMA SEMPLIFICATA E IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a   50 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a   10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a   20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

Note.
        (1) Esclusi le aziende industriali soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, le centrali termoelettriche, gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
        (2) Addetti a tempo indeterminato.

 

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Allegato III
(articolo 42, comma 1)

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO

1. Stabilità e solidità

        Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego.

2. Impianto elettrico

        L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio e di esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.
        La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

3. Vie e uscite di emergenza

        3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.
        3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
        3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in tali luoghi.
        3.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
        Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
        Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte di emergenza sono vietate.
        3.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        Tale segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

 

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        3.6. Le porte di emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
        3.7. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

4. Rilevazione e lotta antincendio

        4.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio e, se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
        4.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
        Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992.
        Tale segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

5. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

        5.1. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
        Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
        Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
        5.2. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.
        Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
        5.3. Se i lavoratori devono penetrare in luoghi, quali pozzi, fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale ambienti o recipienti, in cui l'atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, prima dell'accesso si deve controllare l'atmosfera oppure risanare l'atmosfera in modo certo mediante ventilazione o altre misure idonee. Quando possono esservi dubbi sulla pericolosità dell'atmosfera, occorre prevedere procedure adeguate per la particolare attività, ivi compresi la vigilanza e l'assistenza dall'esterno nonché l'impiego di idonei dispositivi di

 

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protezione individuale (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303).

6. Temperatura dei locali

        6.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
        6.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienico-assistenziali, delle mense e dei locali di primo soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di tali locali.
        6.3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

7. Illuminazione naturale e artificiale dei locali

        7.1. I locali di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
        7.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
        7.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

8. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali

        8.1. I pavimenti dei locali di lavoro devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. I locali di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori.
        8.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei locali di lavoro devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene. La pulizia va effettuata, per quanto possibile, al di fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento della polvere, oppure mediante aspiratori (articoli 7 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni).
        8.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai citati

 

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posti di lavoro e dalle vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
        8.4. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

9. Finestre e lucernari dei locali

        9.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
        9.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.

10. Porte e portoni

        10.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali o degli spazi di lavoro.
        10.2. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
        10.3. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
        10.4. Se le superfici trasparenti o traslucide di porte e di portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e vi è il rischio che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, tali superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
        10.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
        10.6. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
        10.7. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata.
        Esse devono poter essere aperte ad ogni momento dall'interno senza aiuto speciale.
        Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.
        10.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
        10.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
        Devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter essere aperti anche

 

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manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.

11. Vie di circolazione - zone di pericolo

        11.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
        11.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e per merci deve essere basato sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.
        Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
        11.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
        11.4. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
        11.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere dotati, ove possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
        Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.
        Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

12. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

        Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza.
        Devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza.
        Devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

13. Banchine e rampe di carico

        13.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
        13.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
        Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

 

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        13.3. Le rampe di carico devono offrire, per quanto possibile, una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

14.  Dimensioni e volume d'aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro

        14.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume d'aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la loro sicurezza, salute e benessere.
        14.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività.
        Se tale criterio non può essere rispettato per motivi relativi al posto di lavoro, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.

15.  Locali di riposo e di refezione

        15.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo di refezione facilmente accessibile.
        La disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
        15.2. I locali di riposo e di refezione devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
        15.3. Nei locali di riposo e di refezione si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
        15.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sua sicurezza o salute lo esiga.
        In tali locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

16. Donne incinte e madri che allattano

        Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

17. Servizi igienico-assistenziali

        17.1. Acqua

        Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile in quantità sufficiente.

 

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        17.2. Spogliatoi e armadi per il vestiario

        17.2.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.
        Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere muniti di sedili.
        17.2.2. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
        Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
        17.2.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
        17.2.4. Qualora gli spogliatoi non risultino necessari ai sensi del punto 17.2.1, primo capoverso, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri indumenti.

        17.3. Docce

        17.3.1. Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
        Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.
        17.3.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permetterne l'uso a ciascun lavoratore senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
        Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
        17.3.3. Le docce e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.

        17.4. Gabinetti e lavabi

        I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario.
        Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi.

18. Locali adibiti al primo soccorso

        18.1. Qualora l'importanza dei locali di lavoro, il tipo di attività in essi svolta a la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al primo soccorso.

 

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        18.2. I locali adibiti al primo soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di primo soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
        Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        18.3. Il materiale di primo soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
        Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

19. Lavoratori disabili

        I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori disabili.
        Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori disabili.

20. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)

        20.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
        I punti 11,12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
        Il punto 11 si applica per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
        20.2. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
        20.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

            a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
            b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);

            c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;

            d) non possano scivolare o cadere.

 

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Allegato IV
(articolo 42, comma 1)

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI

Osservazioni preliminari

        Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogni qualvolta le caratteristiche del cantiere o dell'attività, le circostanze o un rischio lo richiedano.
        Ai fini del presente allegato, il termine «locali» include le baracche.


Parte A

PRESCRIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE PER I LUOGHI DI LAVORO SUI CANTIERI

1. Stabilità e solidità

        1.1. I materiali, le attrezzature e in generale ogni elemento che durante uno spostamento possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere stabilizzati in modo adeguato e sicuro.
        1.2. L'accesso a qualsiasi superficie costituita da materiali che non offrono una resistenza sufficiente è autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il lavoro in modo sicuro.

2. Impianto di distribuzione di energia

        2.1. Gli impianti di distribuzione di energia devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo d'incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.
        2.2. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell'impianto.

 

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3. Vie e uscite di emergenza

        3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile in una zona di sicurezza.
        3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
        3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
        3.4. Le vie e le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI. La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
        3.5. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo che possano essere utilizzate senza intralci ad ogni momento.
        3.6. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

4. Rilevamento e lotta antincendio

        4.1. A seconda delle caratteristiche del cantiere, delle dimensioni e dell'uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
        4.2. Tali dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di incendio e sistemi di allarme devono essere regolarmente verificati e mantenuti in efficienza.
        A intervalli regolari devono essere svolti prove ed esercizi appropriati.
        4.3. I dispositivi non automatici di lotta contro l'incendio devono essere facilmente accessibili e manovrabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI. La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.

5. Aerazione

        5.1. Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
        5.2. Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve essere mantenuto in condizione di funzionare e di non esporre i lavoratori a correnti d'aria nocive per la loro salute.

 

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        5.3. Un sistema di controllo deve segnalare ogni guasto quando ciò risulti necessario per la salute dei lavoratori.

6. Esposizione a rischi particolari

        6.1. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l'atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni pericolo.
        6.2. Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad un'atmosfera chiusa a grave rischio.
        Egli deve almeno essere sorvegliato di continuo dall'esterno e devono essere attuate tutte le precauzioni opportune per poterlo soccorrere in modo efficace ed immediato.

7. Temperatura

        Durante il lavoro la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

8.  Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, dei locali e delle vie di circolazione sul cantiere

        8.1. I posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione sul cantiere devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con luce artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; se del caso, vanno utilizzate fonti di luce portatili protette contro gli urti.
        Il colore utilizzato per l'illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali.
        8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere disposti in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i lavoratori.
        8.3. I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.

9. Porte e portoni

        9.1. Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la fuoriuscita dalle guide e la caduta.
        9.2. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono essere dotati di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

 

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        9.3. Le porte situate sul tracciato delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in modo appropriato.
        9.4. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono essere previste, a meno che il passaggio sia sicuro per i pedoni, porte per la circolazione dei pedoni, le quali devono essere segnalate in modo ben visibile e rimanere sgombre in permanenza.
        9.5. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio d'infortunio per i lavoratori.
        Essi devono disporre di dispositivi di blocco di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e devono poter essere aperti manualmente, a meno che non si aprano automaticamente in caso di interruzione di energia.

10. Vie di circolazione - Zone di pericolo

        10.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e le rampe di carico, devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano essere facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
        10.2. Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e di merci, comprese quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere previste per il numero potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività.
        Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto si deve prevedere una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti del luogo. Tali vie devono essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si deve provvedere alla loro manutenzione.
        10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente dalle porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
        10.4. Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, tali zone devono essere dotate di dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere.
        Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati a penetrare nelle zone di pericolo.
        Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.

11. Banchine e rampe di carico

        11.1. Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in funzione delle dimensioni dei carichi da trasportare.
        11.2. Le banchine di carico devono avere almeno una uscita.
        11.3. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale che i lavoratori non possano cadere.

 

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12. Spazio per la libertà di movimento nel posto di lavoro

        La superficie del posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti.

13. Primo soccorso

        13.1. Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un primo soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata.
        Devono essere adottate misure per assicurare l'evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un malessere improvviso.
        13.2. Quando le dimensioni del cantiere o i tipi di attività lo richiedano, devono essere previsti uno o più locali destinati al primo soccorso.
        13.3. I locali destinati al primo soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di primo soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        13.4. Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresì in tutti i luoghi in cui lo richiedano le condizioni di lavoro. Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente accessibili.
        Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l'indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di emergenza.

14. Servizi igienico-assistenziali

        14.1. Spogliatoi e armadi per gli abiti
        14.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando essi devono indossare indumenti speciali di lavoro e, per motivi di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in un altro luogo.
        Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere dotati di sedie.
        14.1.2. Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di dispositivi che consentano a ciascun lavoratore di far asciugare, se necessario, i suoi indumenti di lavoro, nonché i suoi abiti ed effetti personali e chiuderli a chiave.
        Qualora le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli indumenti di lavoro devono poter essere riposti separatamente dagli abiti e dagli effetti personali.
        14.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli spogliatoi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

 

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        14.1.4. Quando gli spogliatoi non sono necessari ai sensi del punto 14.1.1, primo capoverso, ogni lavoratore deve disporre di uno spazio in cui riporre sotto chiave i suoi abiti ed effetti personali.

        14.2. Docce

        14.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo richiedano. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.
        14.2.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permetterne l'uso a ciascun lavoratore senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
        14.2.3. Le docce e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.

        14.3. Gabinetti e lavabi

        14.3.1. I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario.
        14.3.2 Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi.

15. Locali di riposo e di soggiorno

        15.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavori lo richiedano, in particolare a causa del tipo di attività o del numero di lavoratori e della lontananza del cantiere da luoghi abitati, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e di soggiorno facilmente accessibili.
        15.2. I locali di riposo e di soggiorno devono essere di dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedie a schienale che tenga conto del numero di lavoratori.
        15.3. Qualora tali locali non esistano, altri spazi devono essere messi a disposizione del personale affinché possa trattenervisi durante l'interruzione del lavoro.
        15.4. I locali di soggiorno fissi, a meno che non siano utilizzati soltanto a titolo eccezionale, devono comportare servizi igienici in numero sufficiente, una sala per i pasti e una sala di riposo.
        Essi devono essere dotati di letti, armadi, tavoli e sedie a schienale in base al numero di lavoratori ed essere adibiti all'uso previsto tenendo eventualmente conto della presenza dei lavoratori di sesso maschile e femminile.
        15.5. Nei locali di riposo e di soggiorno si devono adottare misure appropriate di protezione dei non fumatori contro la molestia dovuta al consumo di tabacco.

 

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16. Donne incinte e madri che allattano

        Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

17. Lavoratori disabili

        I luoghi di lavoro devono essere strutturati in funzione, se del caso, dei lavoratori disabili.
        Tale obbligo si applica in particolare alle porte, alle vie di comunicazione, alle scale, alle docce, ai lavandini, ai gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori disabili.

18. Disposizioni varie

        18.1. L'accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere chiaramente visibili e individuabili.
        18.2. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile ed eventualmente di un'altra bevanda appropriata non alcolica in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
        18.3. I lavoratori devono disporre:

            a) di attrezzature per prendere i loro pasti in condizioni soddisfacenti;

            b) all'occorrenza di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni soddisfacenti.


Parte B

PRESCRIZIONI MINIME SPECIFICHE PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

Osservazione preliminare

        Quando è richiesto da situazioni particolari, la classificazione delle prescrizioni minime in due sezioni, di seguito descritte, non deve essere considerata tassativa.


Sezione I

Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali

1. Stabilità e solidità

        I locali devono presentare una struttura e una stabilità adeguate al tipo di impiego.

 

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2. Porte di emergenza

        2.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
        2.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
        2.3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

3. Aerazione

        3.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
        3.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

4. Temperatura

        4.1. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei gabinetti, delle mense e dei locali di primo soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica di tali locali.
        4.2. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell'uso del locale.

5. Illuminazione naturale e artificiale

        I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

        6.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
        6.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
        6.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai citati

 

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posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

7. Finestre e lucernari dei locali

        7.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura.
        Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
        7.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature o essere dotati di dispositivi, al fine di evitare rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro e per i lavoratori presenti.

8. Porte e portoni

        8.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
        8.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
        8.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
        8.4. Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando vi è il rischio che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

9. Vie di circolazione

        Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

10. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

        La scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
        Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
        Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

11. Dimensione e volume d'aria dei locali

        I locali di lavoro devono avere una superficie e un'altezza che consentano ai lavoratori di eseguire il loro lavoro senza rischio per la loro sicurezza, salute e benessere.

 

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Sezione II

Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali

1. Stabilità e solidità

        1.1. I posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in profondità devono essere solidi e stabili, tenendo conto:

        ma) del numero di lavoratori che li occupano;

            b) dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a sopportare e della loro ripartizione;

            c) delle influenze esterne che essi possono subire.

        Qualora il supporto e gli altri componenti di tali posti di lavoro non presentino una stabilità intrinseca, si deve assicurare la loro stabilità con mezzi di fissaggio appropriati e sicuri per evitare ogni spostamento intempestivo o involontario dell'intero posto di lavoro o di parti di esso.

        1.2. Verifica

        La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo dopo una eventuale modifica dell'altezza o della profondità del posto di lavoro.

2. Impianti di distribuzione di energia

        2.1. Gli impianti di distribuzione di energia del cantiere, in particolare quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.
        2.2. Gli impianti esistenti prima dell'inizio del cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente segnalati.
        2.3. Le eventuali linee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate al di fuori dell'area del cantiere o messe fuori tensione.
        Se ciò non è possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinché i veicoli e gli impianti vengano mantenuti a distanza.
        Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti nel caso in cui veicoli del cantiere passino sotto le linee.

3. Influenze atmosferiche

        I lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute.

 

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4. Caduta di oggetti

        I lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.
        I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento.
        Se necessario, si devono prevedere passaggi coperti sul cantiere o rendere impossibile l'accesso alle zone pericolose.

5. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri

        5.1. Si devono prendere adeguate precauzioni nel caso di scavi, pozzi, lavori sotterranei o gallerie:

            a) mediante puntellatura o sostegno a scarpa adeguati;

            b) per prevenire i pericoli relativi alla caduta di una persona, di materiali o di oggetti, o all'irruzione di acque;

            c) per provvedere a fornire una ventilazione sufficiente in tutti i posti di lavoro, mantenendo un'atmosfera respirabile che non sia pericolosa o nociva per la salute;

            d) per consentire ai lavoratori di mettersi al sicuro in caso d'incendio o di irruzione di acque o di materiali.

        5.2. Prima dell'inizio dello sterro, si devono prendere delle misure per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e altri sistemi di distribuzione.
        5.3. Si devono prevedere vie sicure per penetrare nelle zone degli scavi ed uscirne.
        5.4. I cumuli di materiali di sterro, i materiali e i veicoli in movimento devono essere tenuti a distanza dai luoghi di scavo. Si devono costruire, all'occorrenza, adeguate barriere.

6. Lavori di demolizione

        Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo:

            a) devono essere adottate precauzioni, metodi e procedure adeguate;

            b) i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

7. Paratoie e cassoni

        7.1. Paratoie e cassoni devono essere:

            a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

 

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            b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

        7.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
        7.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

8. Lavori sui tetti

        8.1. In caso di necessità per evitare un rischio o quando l'altezza o l'inclinazione superano i valori fissati dall'Unione europea, devono essere prese disposizioni collettive preventive per evitare la caduta dei lavoratori, degli attrezzi o di altri oggetti o materiali.
        8.2. Quando i lavoratori devono lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di qualsiasi altra superficie fatta di materiali fragili, attraverso i quali è possibile cadere, devono essere prese misure preventive per evitare che inavvertitamente i lavoratori camminino sulla superficie di materiale fragile o cadano a terra.

 

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Allegato V
(articolo 46, comma 2)

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1.  Osservazione generale.

      Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

2. Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di lavoro

        2.1. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.
        I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.
        Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
         I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.
        2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.
        Lo stesso vale:

            a) per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine;

            b) per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione eccetera), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

 

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        La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa dalla presente disposizione.
        2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
        Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
        2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
        2.5. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
        Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi, ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
        2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi devono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
        2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.
        2.8. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.
        Le protezioni ed i sistemi protettivi:

            a) devono essere di costruzione robusta;

            b) non devono provocare rischi supplementari;

            c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

            d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

            e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;

            f) devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove

 

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deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

        2.9. Le zone ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
        2.10. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa devono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
        2.11. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
        2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
        2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
        Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di tale libretto.
        2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
        La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
        2.15. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
        2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
        2.17. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
        2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
        2.19. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

3.  Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

        3.1. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
        3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore durante lo spostamento.

 

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        Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
        3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
        Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, deve essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
        3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo si devono prevedere possibilità di fissaggio.
        3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

            a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;

            b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro;

            c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

        Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
        Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
        Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra le parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
        3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

            a) istallando una cabina per il conducente;

            b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

            c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore a bordo;

            d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, esso possa essere intrappolato da parte del carrello stesso.

 

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        3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

            a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

            b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

            c) esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

            d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

            e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un'uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

            f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

            g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

            h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, e meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

        3.2. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
        3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
        3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

 

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        Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
        Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso deve esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
        3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

            a) urtino le persone;

            b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera;

            c) siano sganciati involontariamente.

        3.2.4. Le macchine per il sollevamento o per lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

            a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

            b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;

            c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

            d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

        Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, deve essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato deve essere verificato ad ogni giornata di lavoro.

 

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Allegato VI
(articolo 47, comma 4, lettera b))

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservazione preliminare.

        Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

        1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
        1.2. Le operazioni di montaggio e di smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
        1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite dai fulmini devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

2.  Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro, mobili, semoventi o no

        2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che hanno ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.
        2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
        2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
        2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

 

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        2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3.  Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

        3.1. Disposizioni generali.

        3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
        3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
        In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.
        3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
        Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
        3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
        3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
        3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati.
        3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un

 

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luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
        3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di tali misure.
        3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
        3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
        3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
        In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
        3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
        I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
        3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4.  Disposizioni concernenti l'uso di intelaiature, armature ed elementi prefabbricati pesanti

        4.1. Le intelaiature metalliche o di cemento e i loro elementi, le armature, gli elementi prefabbricati o i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere montati e smontati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

 

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        4.2. Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura.
        4.3. Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono esse loro imposte.
 

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Allegato VII
(articolo 47, comma 6)

MODALITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PER IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO NON REGOLAMENTATI DA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Impianto/attrezzatura Intervento/periodicità Soggetto obbligato Soggetto incaricato
Scale aeree ad inclinazione variabile verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L.
ponti mobili sviluppati su carro verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L.
ponti sospesi muniti di argano verifica periodica annuale datore di lavoro A.S.L.
idroestrattori centrifughi
(con diametro esterno del paniere >50 cm)
verifica periodica almeno annuale datore di lavoro A.S.L.
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione verifica trimestrale datore di lavoro personale specializzato
gru e apparecchi di sollevamento di portata >200 kg verifica annuale datore di lavoro A.S.L.
organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati verifica mensile datore di lavoro personale specializzato
macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi revisioni e pulizie periodiche, secondo disposizioni aziendali datore di lavoro personale specializzato
elementi di ponteggio revisione prima del reimpiego datore di lavoro personale specializzato
ponteggi metallici fissi revisione periodica ed occasionale datore di lavoro responsabile di cantiere
argani dei ponti sospesi verifica biennale datore di lavoro A.S.L.
funi dei ponti sospesi verifica trimestrale datore di lavoro personale specializzato
armature degli scavi sorveglianza particolare controllo giornaliero datore di lavoro personale specializzato
freni dei locomotori controllo continuo datore di lavoro personale specializzato
micce - velocità di combustione controllo periodico datore di lavoro personale specializzato
materiali recuperati da costruzioni sceniche revisione datore di lavoro personale pratico
opere sceniche revisione accurata datore di lavoro personale pratico
riflettori e batterie di accumulatori mobili verifica sistematica datore di lavoro personale esperto
teleferiche private collaudo di primo impianto visita tecnica periodica almeno quinquennale esercente/datore di lavoro professionista iscritto in albo Min. trasporti
elevatori trasferibili verifica periodica trimestrale/annuale costruttore - utilizzatore - datore di lavoro personale abilitato
ponteggi sospesi motorizzati verifica periodica biennale utilizzatore - datore di lavoro Direzione prov.le lavoro
funi dei ponteggi sospesi motorizzati verifica trimestrale utilizzatore - datore di lavoro personale specializzato
 

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Allegato VIII
(articolo 48, comma 2)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA

1. Disposizioni generali

        1.1. La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
        1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto dell'articolo 48, comma 1, e del punto 1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
        1.3. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato. Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.
        1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
        1.5. Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i

 

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dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
        1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2.  Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli

        2.1. Le scale a pioli devono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente sottoposte a manutenzione. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.
        2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.
        2.3. Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

3.  Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi

        3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si deve procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti gli schemi-tipo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 50.
        3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
        3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere

 

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garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.
        3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
        3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico di cui al titolo VI e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
        3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la sorveglianza di un preposto e da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:

            a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

            b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

            c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

            d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;

            e) condizioni di carico ammissibile;

            f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

        Il preposto addetto alla sorveglianza e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio, uso e smontaggio di cui al punto 3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

4.  Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

        4.1. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:

            a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di

 

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sicurezza). In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, può essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza ai sensi del punto 4.2;

            b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;

            c) la fune di lavoro deve essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e deve essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

            d) gli attrezzi e gli altri accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

            e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;

            f) i lavoratori interessati devono ricevere una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

        4.2. In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, può essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali.

 

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Allegato X
(articolo 68, comma 1)

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Parte A
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1.  Considerazioni preliminari

        1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nel presente allegato.
        1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarietà di tali segnaletiche.
        1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 67.

2.  Modi di segnalazione

        2.1. Segnalazione permanente
        2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
        La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
        2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nella parte C.
        2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
        2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

        2.2. Segnalazione occasionale
        2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

 

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        2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

3.  Intercambiabilità e complementarità della segnaletica

        3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra: un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; segnali gestuali o comunicazione verbale.
        3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate insieme, nelle combinazioni specificate di seguito: segnali luminosi e segnali acustici; segnali luminosi e comunicazione verbale; segnali gestuali e comunicazione verbale.

4.  Colori di sicurezza

        4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

5.

        L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

        5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l'udibilità; ciò comporta, in particolare, la necessità di:
        5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

 

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        5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
        5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
        5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
        5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;
        5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

6.

        I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

7.

        Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire.

8.

        Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

9.

        Un segnale luminoso o sonoro indica, con il suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
        I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

10.

        Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.

11.

        Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

 

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12.

        Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente al punto 3.2 della parte B o indicati conformemente alla parte C, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

 

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Parte B
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

1.  Caratteristiche intrinseche

        1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
        1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
        1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purch   il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
        1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
        1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
        1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:

            A> L2/2000

        Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
        1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

2.  Condizioni d'impiego

        2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
        Ferme restando le disposizioni della presente legge, in caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
        2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

 

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3.  Cartelli da utilizzare

        3.1 Cartelli di divieto.

        Caratteristiche intrinseche:

            a) forma rotonda;

            b) pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45o) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 per cento della superficie del cartello).

        3.2 Cartelli di avvertimento.

        Caratteristiche intrinseche:

            a) forma triangolare;

            b) pittogramma nero su fondo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 per cento della superficie del cartello).

 

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(1)  In assenza di un controllo specifico per alta temperatura.

        3.3 Cartelli di prescrizione.

        Caratteristiche intrinseche:

            a) forma rotonda;

            b) pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 per cento della superficie del cartello).

 

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        3.4 Cartelli di salvataggio.

        Caratteristiche intrinseche:

            a) forma quadrata o rettangolare;

            b) pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 per cento della superficie del cartello).

 

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        3.5 Cartelli per le attrezzature antincendio.

        Caratteristiche intrinseche:

            a) forma quadrata o rettangolare;

            b) pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 per cento della superficie del cartello).

 

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Parte C
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

        1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonch   le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

        Il primo capoverso non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata nè a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

        L'etichettatura di cui al primo capoverso puo' essere:

            a) sostituita da cartelli di avvertimento previsti dalla parte B che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

            b) completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;

            c) completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

        2. La segnaletica di cui al punto 1 deve essere applicata come segue:

            a) sul lato visibile o sui lati visibili;

            b) in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

        3. All'etichettatura di cui al punto 1 si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti alla parte B, punto 1.4, e le condizioni di impiego previste alla parte B, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
        4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatti salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
        5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati alla

 

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parte B, punto 3.2, o essere identificati conformemente alla parte B, punto 1, a meno che l'etichettattuta dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione della parte B, punto 1.5, relativo alle dimensioni.
        Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento «pericolo generico».
        I cartelli o l'etichettatura di cui al presente punto devono essere applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
 

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Parte D
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1.  Premessa.

        Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

2.

        Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

3.

        Il colore d'identificazione di tali attrezzature è il rosso.
        La superficie in rosso deve avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

4.

        I cartelli descritti alla parte B, punto 3.5., devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

 

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Parte E
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

1.  Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

        1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
        1.2. Le dimensioni della segnalazione devono essere commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
        1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche devono avere un'inclinazione di circa 45o e dimensioni più o meno uguali fra loro.
        1.4. Esempio:

2.  Segnalazione delle vie di circolazione

        2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
        2.2. L'ubicazione delle strisce deve tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonch   tra i pedoni e i veicoli.
        2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate devono essere parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

 

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Parte F
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

1. Proprietà intrinseche

        1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.
        1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
        1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata alla parte A, punto 4.
        1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo deve rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate alla parte B.

2. Regole particolari d'impiego

        2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo e uno intermittente, il segnale intermittente è impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
        La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso devono essere calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
        2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale deve essere identico.
        2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave deve essere munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

 

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Parte G
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

1. Proprietà intrinseche

        1.1. Un segnale acustico deve:

            a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;

            b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente da un altro segnale acustico e dai rumori di fondo.

        1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile deve essere impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.

2. Codice da usare

        Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.

 

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Parte H
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

1. Proprietà intrinseche

        1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.
        1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.
        1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

2. Regole particolari d'impiego

        2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e di comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato ai fini della sicurezza e della salute.
        2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si deve far uso di parole chiave, come:

-via:   per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
-alt:  per interrompere o terminare un movimento
-ferma:   per arrestare le operazioni
-solleva:   per far salire un carico
-abbassa:   per far scendere un carico
-avanti:   (se necessario, questi ordini sono coordinati con codici gestuali corrispondenti);
-indietro:
-a destra:
-a sinsitra:
-attenzione:   per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
-presto:   per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

 

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Parte I
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

1. Proprietà.

        Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
        L'impiego contemporaneo delle due braccia deve essere fatto in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
        I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, possono variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purch   il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

2. Regole particolari d'impiego

        2.1. La persona che emette i segnali, denominata «segnalatore», impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, denominato «operatore».
        2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
        2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
        2.4. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, si devono prevedere uno o più segnalatori ausiliari.
        2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.
        2.6. Accessori della segnalazione gestuale.
        Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
        Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
        Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

 

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3. Gesti convenzionali da utilizzare

Premessa.

        La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre

 

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Allegato XI
(articolo 71, comma 2)

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. Caratteristiche del carico

        La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

            a) il carico è troppo pesante o troppo grande (kg 30);

            b) è ingombrante o difficile da afferrare;

            c) è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

            d) è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

            e) può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto

        Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

            a) è eccessivo;

            b) può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

            c) può comportare un movimento brusco del carico;

            d) è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

        Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

            a) lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

            b) il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

 

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            c) il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

            d) il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

            e) il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

            f) la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività

        L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

            a) sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

            b) periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

            c) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

            d) un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio

        Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

            a) inadeguatezza fisica a svolgere il compito in questione;

            b) inadeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti personali portati dal lavoratore;

            c) insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

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Allegato XII
(articolo 75 comma 1)

REQUISITI MINIMI

Osservazione preliminare.

        Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VIII e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. Attrezzature

a) Osservazione generale.

        L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.

        I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
        L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
        La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
        Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
        È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
        Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera.

        La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
        Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
        La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

 

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        La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
        I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro.

        Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
        Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
        È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro.

        Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
        I sedili devono avere altezza regolabile.
        Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
        Un poggiapiedi è messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. Ambiente

a) Spazio.

        Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione.

        L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade da tavolo) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
        Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti.

        I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

 

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        Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore.

        Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore.

        Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni.

        Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità.

        Si deve fare in modo di ottenere e di mantenere un'umidità soddisfacente.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

        All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro tiene conto dei seguenti fattori:

            a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

            b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

            c) i sistemi devono fornire ai lavoratori delle indicazione sul loro svolgimento;

            d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;

            e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

 

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Allegato XIII

Parte A
(articolo 81, comma 1, lettera c), numero 2))

ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI

        1. Produzione di auramina.
        2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
        3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
        4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
        5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro   (1).

        (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Formaldehyde» pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

 

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Parte B
(articolo 81, comma 1, lettera f))

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

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Parte C
(articolo 81, comma 1, lettera g))

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici.

        1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente:

            60 μg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.

        2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

            l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;

            nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/l00 ml di sangue.

Parte D
(articolo 84, comma 5)

METODICHE PER LA MISURAZIONE DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

UNI EN 481: 1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482: 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689: 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838: 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

 

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UNI EN 1076: 1999  Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540: 2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919: 2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5l/min. Requisiti e metodi di prova.

Parte E
(articolo 87, comma 1)

AGENTI CHIMICI VIETATI

Agenti chimici
N.
EINECS(1)
N.
CAS(2)
Nome dell'agente Limite
di concentrazione
per l'esenzione
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0,1% in peso
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso
202-199-1 91-87-5 benzidina e suoi sali 0,1% in peso
202-204-7 91-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
  (1) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
  (2) CAS: Chemical Abstracts Service

 

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Parte F
(articolo 97, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare

        Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 93, 94, 97 e 98.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

        Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo IX, capo II.
        Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo IX, capo II.
        Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione

        Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
        Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità alla parte G, sezione 1, è determinato da tale classificazione.

Zona 0

        Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1

        Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,

 

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vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2

        Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20

        Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21

        Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22

        Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note:

        1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
        2. Per «normali attività» si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
        Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

            EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

            EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

 

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Parte G
(articolo 97, comma 2)

Sezione 1
PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare

        Le prescrizioni di cui alla presente parte si applicano:

            a) alle aree classificate come pericolose in conformità alla parte F, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

            b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

        Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente e adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

        Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

            a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

            b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

        Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

 

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2. Misure di protezione contro le esplosioni

        2.1. Fughe ed emissioni, intenzionali o casuali, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, i citati elementi sono contenuti in modo sicuro o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

        2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

        2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 93, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

        2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Devono essere adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

        2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per tali luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

        2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

        2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

        2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere

 

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esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
        La verifica del mantenimento di tali condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

        2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

            a) deve essere possibile, quando un'interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

            b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

            c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

        2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979, e successive modificazioni.
        L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
        Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

        2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite indicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
        Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

        2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto 2.11. possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.
        Tali lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti

 

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in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione per le squadre di salvataggio.

Sezione 2
CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE

        Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
        In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

            a) nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

            b) nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

            c) nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

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Allegato XIV

AGENTI BIOLOGICI

Parte A
(articolo 119, comma 2)

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

        1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
        I rischi tossici ovvero allergenici eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
        Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
        In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
        2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
        Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 129.
        3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
        Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
        Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
        4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
        5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
        6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.

 

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Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 della parte C e ai punti 2, 3 e 5 della parte D, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
        7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l'uomo.
        8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

        Tali indicazioni sono:

            A: possibili effetti allergici;

            D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con tali agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

            T: produzione di tossine;

            V: vaccino efficace disponibile.

 

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Parte B
(articolo 120, comma 5)

SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

 

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Parte C
(articolo 120, comma 6)

ELENCO ESPLICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

        1. Attività in industrie alimentari.
        2. Attività nell'agricoltura.
        3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
        4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e di post mortem.
        5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
        6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
        7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

 

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Parte D
(articolo 127, comma 3)

SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

 

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Allegato XV

Parte A
(articolo 150, comma 2)

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO

1. Valutazione dell'esposizione

        La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
        La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

2. Misurazione

        Qualora si proceda alla misurazione:

            a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);

            b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. Interferenze

        Le disposizioni dell'articolo 150, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

 

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4. Rischi indiretti

        Le disposizioni dell'articolo 150, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Attrezzature di protezione individuale

        Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 151, comma 2.

Parte B
(articolo 150, comma 3)

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO

1. Valutazione dell'esposizione

        La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, awz per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
        La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni
        Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. Misurazione

        Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle

 

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caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. Interferenze

        Le disposizioni dell'articolo 150, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti

        Le disposizioni dell'articolo 150, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Prolungamento dell'esposizione

        Le disposizioni dell'articolo 150, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotta a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

 

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Allegato XVI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Parte A
(articolo 158, comma 1, lettera a))

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

        1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
        2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Parte B
(articolo 159, comma 3, lettera b))

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

        1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a mt 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a mt 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
        2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
        3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
        4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
        5. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
        6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
        7. Lavori subacquei con respiratori.

 

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        8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
        9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
        10. Lavori di montaggio o di smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Parte C
(articolo 160, comma 1, lettera b))

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

I. Introduzione

        Il fascicolo, predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
        Per le opere previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, previsto dall'articolo 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
        Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti

        Il fascicolo comprende tre capitoli:

            CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).

                CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

        Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
        Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di

 

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lavoro delle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
        Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

            a) accessi ai luoghi di lavoro;

            b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

            c) impianti di alimentazione e di scarico;

            d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

            e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

            f) igiene sul lavoro;

            g) interferenze e protezione dei terzi.

        Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

            a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

            b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

        CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

 

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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

        1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

 

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CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

        1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

        2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro eccetera), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione

 

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delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e di strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e di sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
        2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.
        2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché per consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
 

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CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.

        1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

            a) il contesto in cui è collocata;

            b) la struttura architettonica e statica;

            c) gli impianti installati.

        2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti di cui al punto 1 ad esso si rimanda per i riferimenti di cui al citato punto 1.
        3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

 

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Parte D
(articolo 166, comma 3)

CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

        1. Durata del corso: 120 ore.
        2. Argomenti:

            a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

            b) malattie professionali;

            c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;

            d) analisi dei rischi;

            e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali);

            f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Parte E
(articolo 167, comma 1)

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

        1. Data della comunicazione.
        2. Indirizzo del cantiere.
        3. Committente (nome e indirizzo).
        4. Natura dell'opera.
        5. Responsabile dei lavori (nome e indirizzo).
        6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome e indirizzo).
        7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome e indirizzo).
        8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
        9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
        10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
        11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
        12. Identificazione delle imprese già selezionate.
        13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.